Condizioni Generali di Contratto

1. Settore di validità
Nel quadro della diffusione sul mercato di pubblicità Online o tramite mezzi telematici Online adRom assume il compito dell’intermediazione e rispettivamente dell’inserimento di pubblicità nelle sue offerte Online e nelle offerte dei suoi partner nonché di ulteriori campagne pubblicitarie (Email, SMS e WAP ecc...).

2. Materiale
L’offerente del materiale pubblicitario si preoccupa che tutte le informazioni necessarie, i dati, e altro materiale vengano forniti tempestivamente, completamente privi di errori e corrispondenti agli accordi contrattuali, con tutte le qualità richieste per adattarsi agli scopi stabiliti, particolarmente la rappresentazione sullo schermo di volta in volta richiesta nel corrispondente campo e nel tipo e dimensioni registrate.

La grafica deve essere messa a disposizione, se non sono stati fatti altri accordi, nel formato GIF- o JPEG.

Ogni indirizzo del Link (URL in Internet, indicazioni o rispettivamente il numero delle pagine in T-Online o simile) deve essere indicato.

Javascript, formulari e Dati-Flash devono essere evitati poiché questi elementi, presso alcuni destinatari, in dipendenza dai tipi di protezione inseriti dai loro clienti di Email, possono essere soppressi e non rappresentati correttamente

Il materiale deve essere sottoposto al più tardi entro quattro giorni lavorativi a adRom prima della messa in rete . La fornitura può essere eseguita come allegato a un Email all’indirizzo werbung@adRom.net o per posta alla adRom, Fellengattnerstr. 1, A-6820 Frastanz. Qualora la produzione del banner (spazio pubblicitario con o senza link per offerta pubblicitaria dell’offerente del materiale pubblicitario) venga eseguita attraverso adRom, i materiali devono essere forniti al più tardi entro 14 giorni prima della messa in rete. AdRom non assume alcuna responsabilità per il materiale fornito e soprattutto non è obbligata a custodirlo o a restituirlo all’offerente. Qualora non sia stato stabilito diversamente, i diritti per il banner e le animazioni configurati tramite adRom rimangono presso adRom.

3. Messa in circolazione
adRom è autorizzata, ma non obbligata, a rielaborare il materiale e, qualora necessario o consigliabile per un’ottimale collocazione, ad eseguire modificazioni e correzioni su di esso, particolarmente per quanto riguarda le dimensioni. L’offerente del materiale pubblicitario è obbligato a controllare la pubblicità immediatamente dopo il primo inserimento in rete e a fare reclamo per eventuali errori entro la prima settimana dall’inserimento in rete.

L’offerente del materiale pubblicitario viene informato, allo scopo di farlo provvedere all’acquisto, sulla collocazione tramite una pagina test. L’acquisto della pagina o rispettivamente il reclamo di eventuali errori devono essere eseguiti per scritto dopo l’arrivo della comunicazione. Dopo di ciò il banner si considera come acquistato e l’offerente deve sostenere i costi per eventuali modificazioni da lui desiderate.


4. Responsabilità giuridica
La responsabilità per il contenuto del materiale pubblicitario e per gli spazi pubblicitari viene assunta esclusivamente dall’offerente del materiale pubblicitario. L’offerente garantisce che attraverso l’inserimento della pubblicità non vengono pregiudicati diritti di terzi. L’offerente del materiale pubblicitario tiene esente adRom da tutte le pretese di terzi a causa dell’eventuale mancata osservazione di regole prestabilite.

L’offerente garantisce che il contenuto del materiale pubblicitario non viola diritti attualmente validi, divieti legali o delle autorità o non va contro il buon costume. AdRom è autorizzata, ma non obbligata, ad eseguire un controllo sul contenuto della pubblicità. AdRom è autorizzata ad escludere dall’offerta quel materiale pubblicitario che violi disposizioni in precedenza stabilite, o links che conducano a un contenuto che vada contro diritti attualmente validi, divieti legali o delle autorità o il buon costume. Non è necessaria una diffida preventiva. AdRom provvederà ad informare immediatamente l’offerente del materiale pubblicitario delle misure adottate. L’offerente resta obbligato al pagamento dei compensi contrattualmente stabiliti, salvo che non riesca a dimostrare che AdRom ha escluso a torto dall’offerta il materiale pubblicitario. Sono escluse ulteriori pretese di restituzione o di risarcimento dei danni da parte dell’offerente.


5. Remunerazioni
L’offerente del materiale pubblicitario paga per le misure legate alla pubblicità un prezzo fissato in precedenza o un prezzo fisso corrispondente alle liste dei prezzi di volta in volta valide.
Qualora non sia stato stabilito diversamente, il calcolo delle spettanze viene eseguito secondo il tipo di campagna pubblicitaria, sulla base di AdRequests, nel linguaggio comune chiamato anche Adimpressions, o AdClicks secondo lo Standard IAB. AdRom mette a disposizione dell’offerente in www online o settimanalmente tramite fax, una statistica giornaliera attuale sul successo ottenuto dalla campagna pubblicitaria; questa statistica fornisce informazioni sul numero degli AdRequests e degli AdClicks realizzati, il cui accesso è protetto a scelta con una password. Nel caso di invio di Email vale come responso del link di status assegnato l’informazione sull’invio/aperture e il linktracking. Nel caso di invio di SMS, l’avvenuto invio viene accompagnato da una “relazione Gateway”. Questa relazione contiene il numero degli SMS mandati e delle eventuali mancate ricezioni. Una garanzia per il ricevimento del SMS è legata a costi aggiuntivi e deve essere chiarita precedentemente. L’emissione della fattura viene effettuata dopo la scadenza del periodo di messa in rete. AdRom è autorizzata ad emettere fatture intermedie nel caso di connessione in rete prolungata nel tempo. Le somme fatturate devono essere corrisposte dopo due settimane (dal ricevimento della fattura) senza decurtazioni.


6. Adeguamento dei prezzi
adRom è autorizzata a riadattare i compensi stabiliti. adRom lo deve comunicare all’offerente un mese prima della scadenza fissata per la modifica della remunerazione, tramite fax o lettera. L’offerente del materiale pubblicitario è autorizzato in questo caso a contestare l’aumento del compenso fino a due settimane prima della scadenza fissata per eseguirlo. adRom dovrà quindi nuovamente confermare in maniera inequivocabile la sua intenzione di aumentare il prezzo.

Qualora l’offerente non faccia uso del suo diritto di opposizione, entrano in vigore le nuove spettanze a partire dal termine fissato per l’aumento. Nel caso in cui l’offerente contesti l’aumento, AdRom è autorizzata a risolvere il rapporto contrattuale nel giorno stabilito per l’aumento senza dovere fissare alcuna scadenza.

7. Sconti, termini di annullamento e condizioni di acquisto tramite agenzia
Vengono concessi sconti soltanto su vere connessioni mediatiche. I costi di configurazione per materiale pubblicitario sono esclusi dalle tariffe di sconto contenute nelle liste dei prezzi.#

Noi concediamo il 15% di provvigione AE all’agenzia in caso di dimostrazione di attività di agenzia e fatturazione.

Annullamenti di incarichi pubblicitari devono essere eseguiti per scritto. L’ultima possibilità di annullamento è ogni volta di 6 giorni lavorativi prima dell’inizio della messa in rete (come da contratto). Nel caso di annullamenti dopo questa scadenza, viene fatturato il 20% della somma contenuta nel contratto a titolo di costi di annullamento. fee.


8. Garanzie
adRom è responsabile, per tutte le misure pubblicitarie, soltanto per l’invio corretto della pubblicità; non è però responsabile per il ricevimento o la consegna presso il destinatario o la sua presa in conoscenza.

Qualora non vengano eseguite, o messe correttamente o completamente in circolazione, misure pubblicitarie di qualsiasi tipo nel momento originariamente stabilito, AdRom è autorizzata e obbligata a correggere la misura pubblicitaria entro un tempo ragionevole. Qualora non riescano due interventi consecutivi di miglioramento, l’offerente è autorizzato al cambiamento o alla riduzione.

Sono esclusi ulteriori diritti, in particolar modo la pretesa al risarcimento dei danni.


Per il resto adRom offre garanzie per i vizi secondo le prescrizioni legali. Non possono essere fatte valere pretese fondate su difetti che incidono soltanto in maniera irrilevante sull’idoneità della prestazione. I vizi devono essere fatti valere immediatamente per scritto. adRom è autorizzata ad eseguire migliorie successive. Ulteriori pretese spettano all’offerente solamente dopo due tentativi di miglioramento successivi non coronati da successo o dopo il rifiuto di eseguire le migliorie.

9. Responsabilità di adRom
adRom non è responsabile per danni non prevedibili o che ricadono nella sfera di responsabilità dell’offerente o rispettivamente della sua agenzia. La responsabilità di AdRom per la nuova produzione di dati è ulteriormente limitata dal fatto che essa sussiste soltanto qualora l’offerente abbia assicurato che i dati possono essere ricostruiti con spese sostenibili, utilizzando materiale di dati che viene tenuto a disposizione in una forma leggibile per via telematica. Regole precedentemente stabilite sulla responsabilità riguardano pretese contrattuali e anche non contrattuali.


10. Obbligo di segretezza, protezione dei dati
Le parti contraenti si obbligano a trattare in maniera discreta tutte le informazioni e i dati che ricevono dal partner contrattuale relativamente all’esecuzione del presente contratto e a non consentire l’accesso a terzi. L’obbligo si estende oltre il termine del contratto. L’offerente viene informato conformemente al § 33 comma 1 Legge sulla Protezione dei Dati che AdRom ha memorizzato i suoi dati in una forma leggibile in via telematica e che rielabora i dati tramite computer per gli scopi contrattuali. AdRom è autorizzata, fino al punto in cui non debba avvalersi dell’opera di terzi per l’esecuzione della sua prestazione, a trasmettere i dati, qualora ciò sia necessario.


11. Altro
Accordi collaterali, modificazioni, e integrazioni necessitano per la loro efficacia della forma scritta. Ciò vale anche per il rifiuto di requisiti di forma.

Per tutte le controversie intercorse tra le parti valgono le norme della Convenzione dell’ONU sulle Vendite Internazionali.

Nel caso di inefficacia di una condizione precedente, l’efficacia delle altre rimane inalterata. La clausola inefficace viene sostituita di comune accordo da un’altra che si avvicini al massimo dal punto di vista economico e per le sue intenzioni alla clausola inefficace.

Frastanz, 7.11.2003

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